Licenziato per furto di retribuzione

04.05.2015 07:16

La Sentenza del Tribunale di Bari, sezione lavoro che segue è interessante sotto vari aspetti.

Il tema è quello del furto della retribuzione, ossia del fenomeno che si verifica quando il lavoratore reiteratamente si allontani dal posto di lavoro per svolgere attività private, senza informare il datore di lavoro il quale continua a corrispondere regolarmente e completamente la retribuzione.

Ma la Decisione si segnala anche per la completezza sui temi inerenti il RAPPORTO FIDUCIARIO, LA FASE DI ACCERTAMENTO DEL FATTO (le sue modalità), LA TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE ed infine LA CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE del sottoposto alla procedura disciplinare.

Peraltro la decisione del Tribuale di Bari interviene su un ricorso in opposizione ad un rigetto di un ricorso “Fornero” e porta, per larghi tratti, ampi riflessi di Giurisprudenza della Corte di Cassazione sui molti dei temi trattati.

Sintesi:

Emerge che il XXXXXXX, dopo aver sospeso la sua attività lavorativa senza autorizzazione alcuna, si allontanava dalla zona di sua competenza e tornava alla propria abitazione e si recava presso vari locali commerciali (enoteche, caffetterie) ove, insieme ad altri colleghi, si intratteneva per lunghi lassi di tempo; emerge addirittura che il XXXXXXX, rientrato in azienda, compilava e sottoscriveva il ruolino di marcia facendo risultare la piena osservanza dell'orario di servizio così assicurandosi un ingiusto profitto, consistito nel percepire per dette giornate l'intera retribuzione. Emerge, chiaramente, la reiterazione e sistematicità -e non certo occasionalità - della condotta, sorpreso come fu il M., a commettere gli illeciti detti ben dieci volte in un arco di tempo di circa due mesi,

il licenziamento è stato confermato anche in seguito alla sentenza n XXXXXX del 4.6.14 con cui il Tribunale Penale (giudice monocratico dott. XXXXXXXXXX) ha dichiarato XXXXXXXX responsabile dei reati ascritti - di cui agli artt 81 cpv, 640 cp perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel far risultare falsamente la sua presenza sul luogo di lavoro , mediante timbratura del cartellino, mentre in realtà rientrava presso la propria abitazione o si recava in pubblici esercizi, inducendo in errore l'azienda XXXXXXXXX, di cui è dipendente, si procurava un ingiusto profitto con danno per XXXXXX, lucrando la retribuzione corrispostagli a fronte di prestazioni lavorative non rese. In Bari dal 22.1.11 al 26.2.11 - e lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione .

Sentenza estesa:

 

Trib. Bari Sez. lavoro, Sent., 27-10-2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Ernesta Tarantino, all'udienza del 27.10.14 ha pronunciato la seguente

Sentenza

ai sensi dell'art 1 c 57 L. 28 giugno 2012, n. 92 dando lettura della motivazione e del dispositivo nella causa per controversia di lavoro promossa da:

XXXXXX (lavoratore)

rappr. e dif. dall' avv. XXXXXXX

contro

XXXXXXXXX (datore di lavoro)

rappr e dif dall' avv. XXXXXXX

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

Con ricorso depositato l'8.8.13 presso la cancelleria del Tribunale di Bari sezione lavoro XXXXX. proponeva opposizione avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art 1 c 51 L. 28 giugno 2012, n. 92 con cui il Giudice del Lavoro di Bari in data 15.7.13 aveva rigettato la domanda che egli aveva avanzato con ricorso del 13.6.13 al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità del licenziamento irrogatogli il 19.11.12, stante l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo e/o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, e per sentir condannare la resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del comma 4 dell'art 18 L. n. 300 del 1970, come modificato dalla 1. 92/12, e al pagamento di una somma a titolo risarcitorio commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge . Con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva XXXXXXX spa e chiedeva rigettarsi il ricorso in opposizione e confermarsi l'ordinanza impugnata con conseguente dichiarazione di legittimità del licenziamento di XXXXXX.

Escussi i testi, all'odierna udienza la causa veniva decisa, come da separato dispositivo, del quale si dava lettura.

L'opposizione è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata: gli assunti dell'opponente non meritano seguito e vanno disattesi, con conseguente conferma dell’ordinanza opposta.

Per comprendere i fatti di causa occorre ripercorrere brevemente l'iter che ha condotto all'odierna fase processuale, che succede a quella sommaria del giudizio iniziata con ricorso del 13.6.13 e conclusa con ordinanza del 15.7.13, e dar conto delle emergenze ivi riscontrate.

XXXXX ha lavorato alle dipendenze della XXXXX spa con qualifica di operaio generico di 2 livello e mansioni di addetto alla pulizia dei mercati e servizi accessori dall'1.7.98 al 19.11.12.

Con missiva del 19.11.12 il datore di lavoro ha intimato a XXXXX il licenziamento senza preavviso, non ritenendo fondate le giustificazioni rese dal lavoratore all'audizione del 2.11.12 a seguito della contestazione disciplinare del 19.10.12, con cui gli aveva addebitato la violazione di alcuni doveri nei confronti dell'azienda, integranti le fattispecie previste dall'art 66 ccnl per i lavoratori delle aziende di igiene ambientale, ed, in specie, "la mancata prestazione con aggravante di trovarsi fuori zona e con altri colleghi, incuria beni aziendali, mancato contegno che concorre al buon nome dell'azienda", verificatesi in data 22.1.11, 29.1.11, 31.1.11, 4.2.11, 8.2.11, 12.2.11, 18.2.11., 19.2.11, 24.2.11, 26.2.11.

Nel corpo della lettera di contestazione XXXXX spa aveva precisato che "a seguito dell'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale n 4490/2011-21 rgnr avvenuta in data 12/10/2012, questa Società è venuta a conoscenza che Ella è imputata delle ipotesi di reato di cui agli artt 640 comma 2 cp e 340 cp per i fatti commessi durante la sua attività lavorativa. Dall'esame di detti atti sono emerse le seguenti gravi violazioni che con la presente si contestano..". Ad esempio, la società riferiva dell'episodio del 22.1.11 , spiegando che "lei ha abbandonato il mezzo dalle ore 9.00 alle 10.30 in via XXXXXX in sosta vietata con l'elevazione da parte della P.M. di relativo verbale di contravvenzione n XXXXXX, episodio già contestatole dall'Azienda con procedura disciplinare avviata giusta addebito del 4/5/11 prot. n xxxxxx" , come di quello del 29.1.11 in occasione del quale "lei, alle ore 10,55 faceva ingresso in un pubblico esercizio di vendita di bevande alcoliche sito in via XXXXXXX dove si incontrava con altri colleghi e dal quale ne usciva alle ore 11.15. Successivamente raggiungeva alle ore 11.12 in XXXXXX un'altra enoteca nella quale vi rimaneva fino alle 11,30, dirigendosi poi con il mezzo aziendale XXXXXXXX, al deposito XXXXX nel quale entrava alle ore 11,40 per poi lasciare il deposito alle ore 12,00..", e di tanti altri ancora , datati 31.1.11, 4.2.11, 8.2.11, 12.2.11, 18.2.11., 19.2.11, 24.2.11, 26.2.11.

Con ricorso ex art 1 co 48 1 92/12 depositato il 13.6.13 XXXX ha impugnato il licenziamento irrogatogli il 19.11.12 ritenendone l'illegittimità "per insussistenza dei fatti contestati"

A motivo dell'azione giudiziale il ricorrente ha dedotto che il datore di lavoro in realtà non aveva "accertato l'esistenza di una o più violazioni da parte del lavoratore dei propri doveri nei confronti dell'azienda, ma si è limitato a richiamare dati acquisiti da altri soggetti", ponendo in evidenza che " si tratta di dati che non sono stati neppure oggetto di un accertamento giudiziale, essendo il processo penale cui fa riferimento il datore ancora in fase dibattimentale in primo grado".

Ha sostenuto inoltre che i comportamenti contestatigli non gli sono imputabili perchè "derivati da uno stato di incapacità causato dalla depressione associata all'abuso di sostanze alcoliche “e che, comunque, non meritano la sanzione del licenziamento perchè rientrano tra quelli puniti con sanzione conservativa come da contratto collettivo.

Ha eccepito infine la mancanza del requisito dell’immediatezza della contestazione , sostenendo che XXXXXXXXX aveva avuto conoscenza dei fatti sin dal 19.5,11, allorquando il presidente della società dott XXXXXXXX aveva sporto denuncia querela contro i dipendenti, che, a seguito degli accertamenti svolti dalla polizia municipale, si erano resi responsabili dei reati in suo danno.

Nel costituirsi XXXXXXX spa ha ribadito la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato al XXXXX.

Con ordinanza del 15.7.13 il Giudice ha rigettato la domanda (reintegratoria e risarcitoria) del lavoratore.

Ha ritenuto che i fatti addebitati al XXXXXX. - il quale nello svolgimento dell'attività di servizio interrompeva la medesima per cospicui e frequenti lassi temporali arbitrariamente dalla zona di lavoro assegnata per raggiungere con il mezzo aziendale la propria abitazione ovvero delle enoteche - sono emersi dagli atti del procedimento penale n 4490/11 incardinato nei suoi confronti per i reati di cui agli artt 81,640 e 340 e versati al fascicolo del resistente e non sono stati neppure oggetto di contestazione alcuna da parte dello stesso XXXXX. Ne ha valutato la gravità e la intenzionalità, sì da renderli giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art 2119 cc e 66 ccnl servizi ambientali, e ne ha escluso la non imputabilità per esser stati dettati o quanto meno favoriti dallo stato di dipendenza dall'alcool, in quanto è pacifico che il nesso psichico non può escludersi per effetto di una scelta comunque volontaria e consapevole di esporsi ad una minorata capacità di valutazione e controllo delle proprie azioni. Ha infine negato l'assenza del requisito dell'immediatezza della contestazione disciplinare perchè effettuata il 19.10.12, solo alcuni giorni dopo l'accesso agli atti del procedimento penale effettuato con istanza del 12.10.12.

Avverso tale ordinanza il lavoratore ha proposto l'odierna opposizione

Con il primo motivo di opposizione, XXXXX ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la decisione datoriale di contestazione disciplinare, in violazione del disposto di cui all'art 7 Statuto lavoratori che impone al datore di lavoro l'obbligo della immediatezza della contestazione disciplinare a tutela del diritto di difesa del lavoratore. Ha ribadito infatti che gli episodi contestati a ottobre 2012, risalgono tutti al periodo che va dal 29.1.11 al 26.2.11 , segnalando che XXXXXX ne era venuta a conoscenza immediatamente, così come evincibile dal verbale di denuncia querela sporta dal Presidente dell'azienda dott XXXXXX nonché dal fatto che, in data 17.5.11, gli agenti della polizia municipale si erano recati presso la sede della società per richiedere la documentazione relativa ad alcuni lavoratori, tra cui il XXXXX, e dalla procedura disciplinare avviata il 4.5.11 in relazione a un episodio del 22.1.11.

Con il secondo motivo l'istante ha obiettato che il Giudice dell'ordinanza di luglio 2013 non ha tenuto conto che sino al passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna vige, a mente dell'art 27 Costituzione, il principio di presunzione di innocenza, evidenziando così che gli episodi contestatigli non sono stati ancora accertati giudizialmente.

Con il terzo motivo ha lamentato che il Tribunale non solo non ha accertato i fatti ascritti al lavoratore ma non ha neppure verificato, per il mezzo di un doveroso accertamento tecnico, che quei fatti furono compiuti da chi ne aveva cognizione e volontà, ed ha ciononostante richiamato "la intenzionalità" della condotta del XXXXXXX, il quale, invece, per essere affetto da gravi patologie (depressione cronica e etilismo cronico) , non aveva alcuna possibilità di scegliere quale comportamento adottare, privo com'era di capacità di intendere e volere perchè dedito all'uso di sostanza alcoliche.

Per un adeguato vaglio dell'ordinanza opposta, avuto riguardo in particolare al profilo della violazione del principio di immediatezza della contestazione (cfr primo motivo di doglianza), il Tribunale, ritenute ammissibili e rilevanti le prove testimoniali articolate da parte resistente nella memoria di costituzione ai punti 1 e 2 della parte in fatto, ne ha assunto le relative dichiarazioni.

La disamina comparata della documentazione versata in atti e delle prove orali consente di opinare in senso conforme a quello espresso nell'ordinanza del 15.7.13, cui perciò si conforma.

Volendo analizzare i motivi di doglianza nello stesso ordine voluto dall'opponente, il primo aspetto sul quale occorre soffermarsi attiene alla immediatezza - o alla tardività - della contestazione di addebiti formulata nei confronti di XXXX.

La contestazione è conforme al disposto di cui all'art 7 Statuto lavoratori.

E' il caso di ricordare infatti che la contestazione disciplinare, per essere considerata legittima, deve presentare il carattere della immediatezza, al fine di garantire al lavoratore incolpato il diritto di difesa.

Ed invero la ratio del principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare (desumibile dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori) sta nell'obbligo di osservare le regole della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non essendo consentito all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto; nel licenziamento l'immediatezza della contestazione si configura, dunque, quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. ( cfr in termini Cassazione Sezione Lavoro n. 15649/10 )

Il diritto di difesa, che trova fondamento nell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori , deve essere garantito nella sua effettività, al fine di consentire al prestatore di lavoro l'allestimento del materiale difensivo, in tempo utile, ad immediato ridosso dei fatti contestati ed in modo che lo stesso lavoratore possa contrastare più efficacemente il contenuto delle contestazioni mossegli dal datore di lavoro.

Quindi, la tempestività della comunicazione da parte del datore di lavoro è particolarmente importante poiché, in caso di licenziamento per giusta causa, il tempo, più o meno lungo, trascorso tra l'accertamento del fatto attribuibile al lavoratore e la successiva contestazione ed intimazione di licenziamento disciplinare può, in concreto, indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ed essere, quindi, sintomatico della mancanza d'interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare.

A conferma di ciò, la Corte di Cassazione, con la sentenza citata n. 15649 del 1 luglio 2010, ha affermato che nel licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, proprio perché la tardività della contestazione e del provvedimento di recesso induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o, comunque, non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.

Tanto detto, non può ignorarsi che la stessa Corte di Cassazione ha pur tuttavia attenuato il principio di immediatezza, accogliendone un'accezione relativa, nel senso di ritenere che esso va valutato con riferimento alle caratteristiche dell'infrazione e alle particolarità del caso e tenendo nel debito conto la complessità delle indagini necessarie per l'accertamento del fatto, sicché, senza vanificare il diritto di difesa del lavoratore, è possibile ammettere un certo margine temporale per l'accertamento del fatto, salvo poi procedere a contestare tempestivamente l'infrazione (Cfr. Cass. n. 8372/199; Cass. n. 11095/1997; Cass. N. 6790/2002; Cass. N. 1562/03 ).

Invero, in tema di licenziamento disciplinare, ove sussista un rilevante intervallo di tempo tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denunzia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale, considerata l'autonomia tra i due procedimenti, l'inapplicabilità, al procedimento disciplinare, del principio di non colpevolezza stabilito dall'articolo 27 della Costituzione, soltanto in relazione al potere punitivo pubblico, e la circostanza che l'eventuale accertamento dell'irrilevanza penale del fatto non determina di per se l'assenza di analogo disvalore in sede disciplinare. (Cfr in termini Cassazione 26 marzo 2010 n. 7410).

Tanto premesso, con riferimento al caso che ci occupa, la società resistente ha fornito la prova (incombendole il relativo onere) della tempestività dell'esercizio del potere disciplinare in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità dei fatti disciplinarmente rilevanti al lavoratore medesimo.

E' pacifico che gli episodi risalgono tutti al periodo che va dal 29.1.11 al 26.2.11 e che sono stati contestati a ottobre 2012, quindi più di un anno dopo il verificarsi degli stessi.

Pacifico è anche che il 19.5.11 il presidente della società , dott XXXXXXXX, il 19 maggio 2011 presentò denuncia-querela presso la Polizia Municipale - sezione polizia giudiziaria -ecologia - tributi per chiedere la punizione di personale dipendente della società "avendo appreso che in data 17/5/11 il personale della P.M. di Bari ha proceduto all'acquisizione presso i nostri uffici di documenti inerenti personale dipendente della società XXXXXXX".

Pacifico pure che in data 17.5.11 gli agenti della polizia municipale si recarono presso la sede della società per richiedere della documentazione relativa ad alcuni lavoratori, tra cui i fogli di timbrature di entrata e uscita relative ai mesi di gennaio e febbraio 2011 di XXXXXXX, ottenendone l'acquisizione dall'ingegnere XXXXXX., Direttore generale dell’XXXXXXX.

Pacifico è anche che il 4.5.11 la società avviò procedura disciplinare nei confronti del dipendente XXXXXX in relazione a un episodio del 22.1.11 (se ne trae conferma dalla stessa lettera di contestazione del 19 ottobre 2012, ove, nell'addebitargli il primo fatto, datato 22.2.11 - "lei ha abbandonato il mezzo dalle ore 9,00 alle 10,30 in via XXXXX in sosta vietata con l'elevazione da parte del PM di relativo verbale di contravvenzione n XXXXXX" - la XXXXXXX gli ricordava che "l'episodio già contestatole dall'azienda con procedura disciplinare avviata giusta addebito del 4/5/11 prot. XXXXXX".

Tanto, però, non significa (come invece vorrebbe l'opponente) che a quell'epoca - maggio 2011 - la società fosse a conoscenza di tutti i fatti commessi dal XXXXX, specificamente, episodio per episodio, contestatigli il 19.10.12, e fosse perciò stesso nelle condizioni di approntare un provvedimento decisorio , addirittura di natura risolutiva, nei suoi confronti.

In primis, stando a tale documentazione, si osserva che, al più, la società, a maggio 2011, sapeva - e ne fece espressa ammissione nella lettera di addebito - dell'episodio del 22.2.11, mentre non altrettanto degli altri: certo la società non poteva conoscere tutti gli altri fatti verificatisi il 29.1.11, il 31.1.11, il 4.2.11, l'8.2.11, il 12.2.11, il 18.2.11, il 19.2.11, il 24.2.11, il 26.2.11, solo perchè (a maggio 11) gli agenti della polizia municipale avevano chiesto di acquisire della documentazione inerente il XXXXXX (i fogli di timbrature di entrata e uscita relative ai mesi di gennaio e febbraio 2011) in quanto non risulta che, contemporaneamente alla richiesta, gli agenti di polizia municipale spiegarono il motivo della stessa. D'altro canto, le cose non potevano andare diversamente, in quanto la polizia municipale stava compiendo atti investigativi su delega della procura e, perciò, non le era consentito di divulgare notizie riservate; peraltro, che effettivamente la società non era al corrente di nulla traspare dalla stessa denuncia querela sporta dal Presidente, perchè quest'ultimo chiese la punizione del personale dipendente "qualora" si sia reso responsabile di reati in danno della società; l'utilizzo dell'avverbio "qualora" non consente altra interpretazione se non quella appena detta di una denuncia assolutamente generica sia in ordine ai fatti che ai soggetti, inidonea a dar conto di una conoscenza da parte della società della illegittima condotta del dipendente. Si opina poi che l'inoltro di una denuncia o la presentazione di una querela non rappresentano ex se elementi sintomatici della consapevolezza da parte del datore di lavoro della ragionevole sussistenza dei fatti contestati, in quanto il datore di lavoro in tal modo si limita semplicemente al compimento di atti di impulso al fine di consentire alle autorità competenti e dotate degli strumenti necessari di acclarare ipotesi di reato attraverso l'attività di ricerca e di acquisizione del materiale probatorio più idoneo .

Vi è di più.

Vi è che XXXXXX spa ha dato conforto all'assunto difensivo secondo il quale entrò in possesso degli elementi conosciutivi che poi la indussero a licenziare il XXXXXX solo in seguito all'accesso agli atti del fascicolo penale, avvenuto il 12.10.12.

E, lo ha fatto, sia con prove documentali che orali.

Quanto alle prime, si deve dar conto che risulta per tabulas che il decreto di citazione diretta giudizio nei confronti del XXXXXX (come di altri suoi colleghi) fu emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Bari, dott. XXXXXXX, in data XXXX. Tenuto conto delle disposizioni codicistiche, ne consegue che prima di tale data - appunto giugno 2012 - la società XXXXX, persona offesa, non poteva accedere al fascicolo processuale, atteso che solo all'indagato è concesso di prendere visione e estrarre copia della documentazione relativa alle indagini depositata presso la segreteria del p.m. subito dopo aver ricevuto comunicazione della chiusura delle indagini preliminari ex art 415 bis cpp , mentre la persona offesa deve attendere l'emissione del decreto di citazione diretta o l'archiviazione (al fine di presentare opposizione).

Dagli atti risulta anche che, in realtà, XXXXXX spa entrò nella disponibilità del fascicolo processuale penale che riguardava il suo dipendente non già a giugno 2012 (non essendole stato notificato il decreto di citazione diretta) ma a ottobre 2012 . Così depone l'istanza depositata il XXXXXX presso la Procura della Repubblica di Bari con cui il presidente del Cda Amiu, dott XXXXXX, dando conto di un'udienza fissata al 17.10.12 (la data chiesta dai dipendenti per fruire delle ferie per partecipare all'udienza) chiese il rilascio di copia degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari n XXXXX nrg, così dimostrando implicitamente di non aver avuto la notifica del decreto di citazione diretta (nonostante la posizione di persona offesa) e di non essere stato ancora messo a conoscenza di nulla.

Quanto alle seconde, le dichiarazioni testimoniali di XXXXXXXX e XXXXXXXXX, capi zona della XXXXXX spa, e XXXXXXX, responsabile del servizio personale, tutti a diretta conoscenza dei fatti, sono concordi nel confermare che il Presidente chiese alla Procura le informazioni relative ai propri dipendenti (e del XXXXXX) a ottobre 2012, e sono anche estremamente chiare nella spiegazione del motivo che indusse i Presidente a inoltrare la richiesta in questione.

In particolare, i capi zona, XXXXXXXXX e XXXXXXX, hanno riferito che cinque dipendenti, tra cui XXXXXXXXX fecero loro richiesta di un giorno di ferie , per il 17.10.12, dovendo comparire in quella data dinanzi al Tribunale di Bari - sez pen ad un'udienza fissata per rispondere di reati commessi durante l'esercizio della loro attività lavorativa . I due testi hanno aggiunto di aver immediatamente informato il superiore gerarchico, ovverosia il responsabile del personale, dott XXXXXXXXXX, occorrendo "assicurare il regolare svolgimento del servizio e non creare disservizi e non potendo "accordare senza autorizzazione del mio superiore gerarchico il giorno di ferie per esigenze di servizio". verbale di udienza del XXXXXXX.

Il responsabile del personale, dott XXXXXXX, dal canto suo ha riscontrato positivamente il dictum dei capi zona, ed ha aggiunto, di aver dato, a sua volta, immediatamente conto al Presidente di quanto riguardava i cinque dipendenti, specificando comunque di non sapere "in quali fatti penali fossero coinvolti". Quindi, ha detto che il Presidente XXXXXXX e l'ing XXXXXX decisero di procedere alle verifiche necessarie presso l'autorità giudiziaria: trattasi appunto della richiesta di rilascio di copia degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari n XXXXXX nrg.

Alla stregua di quanto sin qui rappresentato deve dirsi la tempestività della contestazione disciplinare irrogata al XXXX il 19.10.12 perchè immediatamente successiva alla conoscenza che la società ebbe delle condotte da questi commesse.

Anche il secondo motivo di censura non ha perfetta tenuta .

L'istante ha obiettato che il Giudice dell'ordinanza di luglio 2013 non ha tenuto conto che sino al passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna vige, a mente dell'art 27 Costituzione, il principio di presunzione di innocenza, ed ha evidenziato che gli episodi contestatigli non sono stati ancora accertati giudizialmente.

Il principio rammentato dall'opponente è sacrosanto: vige incontrastata nel nostro ordinamento giuridico la presunzione di innocenza perchè la Carta Costituzionale ha sancito all'art 27 che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".

Ma, per risolvere l'odierna controversia e la questione posta dall'opponente, non è necessario richiamare tale principio: quella che viene all'attenzione del giudicante non è un'ipotesi di responsabilità penale del dipendente, ma disciplinare.

Non vi è dubbio che esista la possibilità che la responsabilità penale e disciplinare di un lavoratore si intersechino e intreccino, ma tanto non significa che per accertare la seconda il datore di lavoro debba necessariamente attendere le definitive verifiche giudiziali penali, atteso che, per consolidata giurisprudenza "Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, sancito dall'art. 27, secondo comma, Cost., concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa per comportamenti del lavoratore che possano altresì integrare gli estremi del reato qualora i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza che sia necessario, in tale evenienza, attendere la sentenza definitiva di condanna, restando privo di rilievo che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo in siffatta ipotesi." (Cass n 13955/14; sez lav n 29825 del 2008, n 13294 del 2003).

Peraltro il datore di lavoro ben può disporre di materiale tale da consentirgli un autonomo apprezzamento della condotta del dipendente da un punto di vista disciplinare avendo a mente le disposizioni dettate al riguardo dalla contrattazione collettiva. Ed invero, sulla premessa che nella contestazione disciplinare in esame la società ha richiamato l'art 66 del CCNL dei servizi ambientali del 30-6-08 e, in particolare, ha addossato al XXXXXX la responsabilità della violazione dei doveri in esso consacrati "la mancata prestazione con aggravante di trovarsi fuori zona e con altri colleghi, incuria beni aziendali, mancato contegno che concorre al buon nome dell'azienda", deve darsi atto che gli atti contenuti nel fascicolo del procedimento penale n 4490/11, entrati nella disponibilità dell'XXXXXX spa a ottobre 2012, descrivono in maniera assolutamente inequivoca un comportamento del XXXXX meritevole di riprovazione disciplinare, ed hanno perciò offerto al datore di lavoro il destro per compiere autonomamente le proprie valutazioni, senza che si profilasse indispensabile l'attesa di quelle giudiziarie.

Dall'esame dei detti atti, corredati finanche da rilievi fotografici, emerge che l'opponente nei giorni 22.1.11 (dalle ore 9,00 alle 10,30), 29.1.11 (dalle ore 10,50 alle ore 11,30), 31.1.11 (dalle ore 9,33 alle ore 11,35), 4.2.11 (dalle ore 11,00 alle ore 11,27), 8.2.11 (dalle ore 9,33 alle ore 11,38), 12.2.11 (dalle ore 9,25 alle ore 11,30), 18.2.11 (dalle ore 10,10 alle ore 11,40), 19.2.11 (dalle ore 8,10 alle ore 10,55), 24.2.11 (dalle ore 9,30 alle ore 11,05), 26.2.1l(dalle ore 9,30 alle ore 11,30), sospendeva arbitrariamente la propria attività lavorativa e rimaneva inoperoso in assoluto spregio dei doveri sottesi al rapporto di lavoro intercorrente con la datrice di lavoro. Emerge che il XXXXXXX, dopo aver sospeso la sua attività lavorativa senza autorizzazione alcuna, si allontanava dalla zona di sua competenza e tornava alla propria abitazione e si recava presso vari locali commerciali (enoteche, caffetterie) ove, insieme ad altri colleghi, si intratteneva per lunghi lassi di tempo; emerge addirittura che il XXXXXXX, rientrato in azienda, compilava e sottoscriveva il ruolino di marcia facendo risultare la piena osservanza dell'orario di servizio così assicurandosi un ingiusto profitto, consistito nel percepire per dette giornate l'intera retribuzione. Emerge, chiaramente, la reiterazione e sistematicità -e non certo occasionalità - della condotta, sorpreso come fu il M., a commettere gli illeciti detti ben dieci volte in un arco di tempo di circa due mesi, in cui, per di più, gli accertamenti della polizia municipale furono compiuti solo in alcune giornate.

Quindi, stante il valore degli atti dell'indagine penale condotta a carico del XXXXX - i quali, per provenire da pubblici ufficiali e per avere valore di piena prova fino a querela di falso, sono pienamente idonei a comprovare la materialità e la intenzionalità dei fatti del lavoratore - non può negarsi che l' XXXXXX, datore di lavoro del XXXXXXX, ne potesse fare l'uso più consono ai propri fini disciplinari.

In aggiunta a tali considerazioni il Tribunale non può ignorare che i fatti addebitati al lavoratore non temono, odierne smentite anche e soprattutto perchè l'autore non ne ha affatto negato la commissione né ne ha fatto specifica e puntuale contestazione e perchè, nelle more del presente giudizio, anche il Tribunale penale , adito in ragione del decreto di citazione diretta a giudizio del PM. del giugno 2012, ne ha ritenuto la sussistenza con sentenza del XXXXXXXXXXX (di modo che cade nel nulla l'obiezione secondo la quale il datore di lavoro prima e il giudice dell'ordinanza di luglio 2013 poi avrebbe deciso senza che sui fatti fosse intervenuto un accertamento giudiziale).

Quanto alla non contestazione da parte del XXXXXXXXXX dei fatti ascrittigli , è opportuno citare - per condividerli - i passaggi di una sentenza della Suprema Corte (Cass 16.2.10 n 3604) che ha fatto applicazione dell'ormai normativizzato principio giurisprudenziale della non contestazione (cfr art 115 cpc) anche al ricorrente in materia di licenziamento disciplinare "In materia di lavoro, in sede di giudizio (e, per molti aspetti, anche nella preliminare che precede il giudizio) la parte cui sia stato mosso un addebito riferito a fatti circostanziati non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve rispondere a sua volta in maniera specifica, contrapponendo specifici elementi diversi tali da escludere l'esistenza di quegli posti a base dell'addebito. Ai sensi dell'art 416 cpc, nei procedimenti in materia di lavoro, ogni parte deve prendere posizione, in maniera specifica e non limitata a una generica contestazione circa i fatti affermati dalla parte avversaria. Questo obbligo non è a carico soltanto del convenuto, ma anche dell'attore, come ha chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza 14 gennaio 1977 13, nella quale ha affermato che è da escludere che gli artt 414 e 416 cpc, come modificati dalla L. n. 533 del 1973, art 1, nel disciplinare, secondo i principi di concentrazione, immediatezza e semplificazione della procedura cui si ispira il nuovo rito del lavoro, l'attività defensionale delle parti, e relativi poteri e preclusioni, abbiano operati fra di esse discriminazioni che ne incrinino la posizione di parità. In particolare, è da escludere che la non tempestiva indicazione, nel ricorso dell'attore come nella memoria di costituzione del convenuto delle domande, eccezioni, mezzi di prova , documenti, ecc, solo per il secondo, e non anche , per il primo, sia colpita da decadenza. La lettura sistematica del dato normativo , anche alla luce dei lavori parlamentari, conferma infatti che tale sanzione, benché espressamente sancita (nell'art 416 cpc) solo per il convenuto, deve ritenersi prevista , sia pure in modo implicito, in base al disposto dell'art 414 cpc n 5 e dell'art 420 cpc anche per l'attore, e va perciò respinta, perchè fondata su una errata interpretazione delle norme impugnate, la censura di illegittimità costituzionale avanzata in proposito nei confronti degli indicati articoli del codice di procedura civile, in riferimento agli artt 3 e 24 Cost... Dato che nell'atto introduttivo del giudizio il XXXXXX non aveva espressamente contestato i fatti materiali posti a base del recesso disciplinare , non poteva più porli in discussione successivamente. Di conseguenza, i fatti stessi si dovevano intendere come dati per ammessi da parte del lavoratore e la società era sollevata dall'onere di provarli specificatamente... ...".

Quindi, i fatti addebitati al XXXXXXX - che non li ha contestati - si debbono ritenere ammessi.

Quanto poi all'accertamento penale degli stessi, deve darsi atto che con sentenza n XXXXXX del 4.6.14  il Tribunale Penale (giudice monocratico dott. XXXXXXXXXX) ha dichiarato XXXXXXXX responsabile dei reati ascritti - di cui agli artt 81 cpv, 640 cp perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel far risultare falsamente la sua presenza sul luogo di lavoro , mediante timbratura del cartellino, mentre in realtà rientrava presso la propria abitazione o si recava in pubblici esercizi, inducendo in errore l'azienda XXXXXXXXX, di cui è dipendente, si procurava un ingiusto profitto con danno per XXXXXX, lucrando la retribuzione corrispostagli a fronte di prestazioni lavorative non rese. In Bari dal 22.1.11 al 26.2.11 - e lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione e € 100,00 di multa.

Insomma, non vi è davvero più spazio alcuno per dubitare della sussistenza degli stessi, e, men che meno, della gravità legittimante la massima sanzione espulsiva.

Correttamente la società datrice di lavoro ha risolto, senza preavviso, il rapporto di lavoro con il XXXXXXX significando che la "fondatezza degli addebiti sollevati nei. suoi confronti è gravemente lesiva del vincolo di fiducia che è alla base del rapporto di lavoro".

In tema di lesione del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, ritiene il Tribunale opportuno riportare - per farlo proprio - il pensiero contenuto nella pronuncia di un giudice della medesima sezione lavoro del Tribunale, chiamato a occuparsi di un caso analogo a quello odierno (es XXXXXXXX , ordinanza del XXXXXXXX), relativo a un dipendente che era rimasto inoperoso durante l'orario di lavoro presso la stessa enoteca frequentata dal XXXXXX in quattro occasioni e per circa mezz'ora .

Orbene l'ordinanza citata ha condiviso l'arresto giurisprudenziale con cui la Suprema Corte "ha da tempo individuato l'inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo in ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di minare irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali (Cass n 14551/00, Cass 16260/04).

Il profilo effettivamente dirimente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra l'addebito e la sanzione, è rappresentato dall'incidenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Il giudice di merito deve valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, bensì prendendo in considerazione ogni aspetto concreto della vicenda che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad una utile prosecuzione del rapporto di lavoro, attribuendo rilievo all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed in specie alla sua durata e all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia ( cfr la sentenza n 14586 della cassazione sezione lavoro del 22.6.2009).

Inoltre va ricordato che, se la nozione di giusta causa è nozione legale ed il giudice non è vincolato alle previsioni contrattuali configuranti determinate condotte quali giusta causa di licenziamento, tuttavia ciò non impedisce di far riferimento alle valutazioni che le parti sociali abbiano fatto della gravità di determinate condotte come espressive di criteri di normalità (cfr Cass n 2906/2005), con la conseguenza che il datore di lavoro non potrà in linea di principio irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione a una determinata infrazione (Cass n 19053/2005).

Orbene, non sussistono dubbi sulla legittimità del provvedimento espulsivo, in quanto la condotta del lavoratore è stata caratterizzata dall'espletamento di attività extralavorativa durante l'orario di lavoro (prolungate permanenze presso una enoteca ubicata in un quartiere non coincidente con la zona di competenza del ricorrente); dalla sistematica alterazione dei dati riportati sulla specifica documentazione attestante l'osservanza dell'orario di lavoro; dalla osservanza di un orario di lavoro complessivamente inferiore alle sei ore contrattualmente previste).

In una situazione di depressione economica come quella attuale nella quale chi è titolare di un contratto a tempo indeterminato (XXXXXXXXX) può ritenersi davvero un privilegiato in considerazione della sempre più accentuata precarizzazione del mondo del lavoro e dell'altissimo numero di licenziamenti, con conseguente ricorso massiccio alle misure assistenziali di sostegno del reddito, un atteggiamento come quello del ricorrente, privo di alcuna valida giustificazione e reiterato nel tempo, si colora in termini di estrema gravità e rivela pacificamente un pervicace atteggiamento doloso".

Ecco che ad avviso del giudicante il licenziamento di XXXXXXX ha il crisma della giusta causa di cui all'art 2119 cc ed è pure rispettoso delle previsioni contrattuali di cui al CCN servizi ambientali, e, in specie, del combinato disposto di cui agli artt 66 e 68 comma 3 : ed invero , mentre la prima norma elenca una serie di doveri e divieti - alcuni dei quali specificamente violati dal XXXXXX e addebitatigli puntualmente (la mancata prestazione con aggravante di trovarsi fuori zona e con altri colleghi, incuria beni aziendali, mancato contegno che concorre al buon nome dell'azienda") - , la seconda disposizione contrattuale stabilisce che " il provvedimento di cui al comma 1 lett f licenziamento senza preavviso si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri , anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, condanne per reati infamanti". L'inosservanza da parte del lavoratore dei doveri di cui all'art 66 e la violazione dei divieti pure in esso consacrati, si profila , per reiterazione e frequenza, di gravità tale da ben giustificare la decisione datoriale di risoluzione del rapporto di lavoro.

Resta da esaminare il terzo motivo, quello con cui l'opponente ha lamentato che il Tribunale non si è preso cura di verificare, per il mezzo di un doveroso accertamento tecnico, che quei fatti furono compiuti da chi ne aveva piena cognizione e volontà ("capacità intellettivo-cognitive e volitive"), ed ha ciononostante richiamato "la intenzionalità" della condotta del XXXXXX, il quale, invece, per essere affetto da gravi patologie (depressione cronica e etilismo cronico), non aveva alcuna possibilità di scegliere quale comportamento adottare , privo com'era di capacità di intendere e volere perchè dedito all'uso di sostanza alcoliche.

Anche tale lamentela non è degna di considerazione giuridica.

E' da condividersi in toto il portato di cui all'ordinanza del giudice del XXXXXXXXX e, cioè, che "il nesso psichico non possa escludersi per effetto di una scelta - comunque volontaria e consapevole - di esporsi a una minorata capacità di valutazione e di controllo delle proprie azioni anche nei riguardi dell'attività lavorativa svolta. Peraltro, sarebbe proprio la scarsa considerazione dei possibili riflessi nell'ambiente di lavoro della propria incontrollabile manifestazione del volere, dovuta alla costante dedizione all'so di sostanze alcooliche, che rende evidente il venir meno, in maniera definitiva e irreparabile, dell'elemento fiduciario posto a base del rapporto di lavoro (cfr in termini Cass sez lav 26.5.01 n 7192)."

Inoltre, si aggiunge che la documentazione versata dall'opponente non attesta quella dipendenza cronica da alcool all'epoca dei fatti rivendicata dal lavoratore (si badi che il XXXXXX assume di essere un etilista cronico: cfr pag 7 ricorso in opposzione) , di modo che non doveva il giudice della cognizione sommaria - e neppure quello odierno - controllare che il XXXXXX fosse veramente capace di intendere e volere allorquando pose in essere i fatti addebitatigli.

Nessun valore probatorio circa l'incapacità di intendere e volere del XXXXXXX nel momento in cui realizzava le condotte imputategli può attribuirsi alla relazione di consulenza psichiatrica del 3.6.13 allegata al ricorso introduttivo del giudizio, non solo perchè la stessa risulta redatta a distanza di oltre due anni dai fatti per cui è causa (ed è perciò inidonea a significare una situazione temporalmente distante), ma anche perchè contiene esclusivamente una diagnosi di intossicazione acuta , che è cosa diversa dall'alcolismo cronico.

Neppure rilievo assume la cartella clinica della Clinica Neurologica presso il Policlinico di Bari del XXXXXXXX, solo che si ponga attenzione al fatto che la diagnosi ivi contenuta risulta formulata a distanza di due anni dai fatti. Peraltro, a ben leggerla, si desume che il XXXXXXXX, nel 2011, evidenziava un mero "aumento dell'uso dell'alcool" che ancora non si era evoluto nella forma dell'etilismo cronico.

Analoghe considerazioni si compiono a riguardo del certificato medico della Asl Bari- Dipartimento della Salute Mentale . in quanto anche tale referto reca data XXXXXXXX, ed è quindi postumo alle vicende lavorative di due anni, così come a proposito della cartella clinica del ricovero presso la Casa di Cura XXXXXXXXX dal XXXXX al 1XXXXX, pure successiva agli eventi per cui è causa.

Infine, depone in senso contrario a quello voluto dall'opponente il certificato rilasciato il XXXXXX dal dott XXXXXX, perchè attesta che solo pochi giorni prima dei fatti il lavoratore veniva ricoverato presso il Policlinico (dal XXXXXX al XXXXX) con una diagnosi di mero alcolismo.

Ad accompagnare la corretta valutazione compiuta dal giudice della fase sommaria è intervenuta la pronuncia del giudice penale (la menzionata sentenza del Tribunale Penale Bari n XXXXXX del XXXXXX), il quale si è così espresso : "Quanto alla posizione del XXXX si osserva che la copiosa documentazione prodotta dalla difesa volta ad attestare una seria problematica di depressione associata ad alcolismo non vale ad escludere la penale responsabilità del prevenuto : invero, non appare documentato uno stato di cronica intossicazione ex art 95 cp tale da influire sull'imputabilità del soggetto. In giurisprudenza, per "intossicazione cronica" si intende solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile la circostanza che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia psichica (in tal senso Cass pen 19 febbraio 1986, Cass pen 3 maggio 1989).Nel caso di specie, non sono documentate patologie tali da influire sulla penale responsabilità, posto che la cartella clinica in atti riporta testualmente la dicitura "abuso di alcool, episodico".

In definitiva, il licenziamento irrogato a XXXXXXX dall'XXXXXXXXX spa è legittimo e va confermata l'ordinanza emessa dal Giudice del lavoro XXXXXX ai sensi del comma 49 dell'art 1 L. 28 giugno 2012, n. 92 .

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXXXXX con ricorso depositato XXXXXX nei confronti di XXXXXXXX spa, così provvede:

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza emessa il XXXXXX dal Giudice del lavoro di Bari

condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cap come per legge

Così deciso in Bari, il 27 ottobre 2014.

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2014.

 

 

 

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