Calcolo del Tiket sul licenziamento
13.02.2015 22:44Il contributo Aspi in caso di licenziamento deve essere erogato dal datore di lavoro privato qualora per l’interruzione del rapporto di lavoro sorga, in capo al lavoratore, il teorico diritto all’ASPI.
Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso all’Aspi, ovvero il datore di lavoro è a conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.
Il contributo, per l’anno 2015, è pari a 490,10 euro (41% di 1.195,37 euro) per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.470,30 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 40,84 euro/mese (490,10/12).
| Casi in cui va versato il Ticket |
| Licenziamento per giusta causa |
| Licenziamento per giustificato motivo soggettivo |
| Licenziamento per giustificato motivo oggettivo |
| Licenziamenti disciplinari |
| Licenziamento di lavoratore intermittente (a chiamata), esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale. |
| Dimissioni per giusta causa |
| Dimissioni intervenute durante il periodo di maternità |
| Risoluzione dell’apprendista al termine del periodo formativo |
| Risoluzione consensuale a seguito di procedura di conciliazione obbligatoria pre licenziamento GMO |
| Casi in cui NON va versato il Ticket |
| Dimissioni |
| Scadenza contratto a termine |
| Risoluzione consensuale |
| Licenziamento lavoratore domestico |
| Licenziamento di lavoratori assicurati presso la gestione INPGI (es. giornalisti) |
| Licenziamento operai agricoli |
| Lavoratori extracomunitari stagionali |
| Decesso del lavoratore |
| Licenziamento collettivo (fino al 31 dicembre 2016) |
| Licenziamento giustificato motivo per fine lavoro nel settore edile (fino al 31 dicembre 2015) |
| Cambio di appalto con riassunzione del lavoratore da parte del nuovo soggetto appaltatore (fino al 31 dicembre 2015) |
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